Il testo del c.d. disegno di legge “Scalfarotto” per il contrasto dell'omofobia e della transfobia è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 settembre 2013, quindi trasmesso alla Commissione Giustizia del Senato.
Il disegno di legge, in sostanza, estende all'omofobia ed alla transfobia le norme previste dalle cc.dd. leggi Reale (L. 13/10/1975 n. 654) e Mancino (D.L. 26/4/1993 n. 122) Di seguito, si riporta il testo delle sopra indicate leggi, con (in corsivo) le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati.
Legge n. 13 ottobre 1975, n. 654: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
3. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia.
3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni.
Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia".
1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: "Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
3. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà
L'alternativa ?
http://www.siallafamiglia.it/
http://sentinelleinpiedi.it/
Gilbert Keith Chesterton
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